Cappotto, 110% per due unità

La detrazione maggiorata del 110% si rende applicabile agli interventi eseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio delle attività d’impresa o di arti e professioni. La stessa tipologia di contribuente può beneficiare delle detrazioni per gli interventi trainanti (cappotto e sostituzione impianti di climatizzazione) su un numero massimo di due unità, con caratteristiche non di lusso, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi su parti comuni, a prescindere dal numero di unità che concorrono alla ripartizione. Lo si evince dalla lettura della lettera b), del comma 9, dell’art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020, e del successivo comma 10, nonché della circolare delle Entrate 24/2020) e da alcune risposte a interpello (n. 329/2020). La prima indicazione è piuttosto chiara giacché si tratta di interventi di immobili posseduti nella sfera giuridica privata personale quindi, per esempio, il commercialista può fruire del 110% se esegue lavori trainanti e trainati sulla propria abitazione; resta aperta la problematica per gli immobili utilizzati promiscuamente (destinati contestualmente come abitazione e come ufficio), nel silenzio delle disposizioni dell’art. 119 e della stessa circolare 24 dell’Agenzia delle entrate, anche se si ritiene che nella fattispecie appena indicata si possa limitare la fruizione quantomeno alla parte di unità utilizzata come abitazione, con una determinazione parziale del bonus maggiorato. La lettera b) del comma 9, dell’art. 119 richiamato dispone che la detrazione maggiorata si rende applicabile se gli interventi sono eseguiti dalle persone fisiche su unità immobiliari. La conseguenza è che, innanzitutto, nel caso di contribuente (persona fisica) proprietaria di un intero edificio composto da più unità abitative, l’esecuzione di interventi su parti comuni, ancorché riconducibili a quelli richiamati dall’art. 119, non rientrano tra che quelli che fruiscono del superbonus al 110% giacché gli stessi interventi non sono eseguiti su unità immobiliari ma su parti comuni, in assenza, sul piano soggettivo, di un condominio, anche minimo (quello costituito in presenza di unità singole inferiori a otto). La risposta a interpello 329 conferma la detta lettura, stante il fatto che viene esclusa l’applicazione della detrazione maggiorata del 110% con riferimento agli interventi eseguiti su un edificio, composto di cinque unità immobiliari, interamente posseduto da due coniugi e dai propri figli minori. In estrema sintesi, le persone fisiche possono beneficiare della detrazione maggiorata del 110% per gli interventi, sia trainanti sia trainati, eseguiti su edifici unifamiliari e su singole unità immobiliari funzionalmente indipendenti e dotate di accesso esterno autonomo (quindi dotati di una propria autonomia, con propri contatori e con accessi diretti sulle strade e non su ingressi comuni), nonché trainati, se eseguiti su singole unità immobiliari collocate in edifici composti da più unità immobiliari purché in presenza di esecuzione congiunta con interventi trainanti sulle parti comuni dell’edificio, in presenza di condominio (per esempio, la sostituzione di un cappotto dell’edificio condominiale e sostituzione infissi sulla singola unità). Stante il fatto che la richiamata lettera b), del comma 9 dell’art. 119 non precisa la tipologia dell’immobile ma si esprime con la locuzione «unità immobiliari» è plausibile che gli interventi agevolati al 110% possano essere eseguiti su unità non solo a destinazione residenziale ma anche aventi altre destinazioni; il caso è quello del negozio o dell’ufficio posseduto da un contribuente (persona fisica), al di fuori dell’ambito imprenditoriale e/o professionale. Il successivo comma 10 pone una ulteriore limitazione disponendo che la detrazione maggiorata, posto quanto detto su tipologia e ambito soggettivo, può essere determinata con riferimento a due sole unità, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi eseguiti sulle parti comuni dell’edificio (circ. 24/2020 § 1.2); il punto è assai chiaro, 110% sulle due unità nei limiti e alle condizioni richieste e 110% sulle parti comuni, a prescindere dal numero delle unità interessate e, quindi, possedute o detenute che indirettamente concorrono alla relativa ripartizione.